Art. 77.
(Svolgimento quotidiano del lavoro).

      1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad un'interruzione dell'attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
      2. Le modalità delle interruzioni di cui al comma 1 sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
      3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore ha comunque diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
      4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
      5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio e al termine dell'orario di lavoro.
      6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
      7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.